Quando è necessario il monitoraggio energetico?
Con l’avvicinarsi della scadenza della seconda tornata di diagnosi energetiche previste dal Decreto Legislativo n.102/2014 si è parlato molto di monitoraggio energetico obbligatorio e non. Vediamo insieme cosa si intende per monitoraggio energetico, in che modo si differenzia dalla diagnosi energetica vera e propria e in che misura può rivelarsi un’opportunità per un’impresa.
Monitoraggio Energetico: facciamo un passo indietro
Il tema del monitoraggio energetico si inserisce all’interno di quello molto più complesso legato alla diagnosi energetica. L’audit è diventato obbligatorio ogni quattro anni per una selezione di imprese, che indichiamo in modo semplificato in questo articolo come:
– Grandi Imprese (autonome, associate e collegate)
– Imprese Energivore (a forte consumo di energia elettrica)
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n.102/2014, che ha recepito la Direttiva dell’Unione Europea 2012/27/CE. Lo scopo della diagnosi energetica è di definire una serie di misure per la promozione e per il miglioramento dell’efficienza energetica, al fine di incontrare l’obbiettivo nazionale di risparmio energetico. La normativa inoltre punta ad eliminare gli ostacoli sul mercato dell’energia elettrica e “a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia”.
Questo è quindi il contesto all’interno del quale si inserisce la problematica del monitoraggio energetico.
Cos’è nello specifico il monitoraggio energetico?
Il monitoraggio energetico più che una realtà unica è un piano, attuabile nel tempo, generalmente un anno. Con questa parola, nello specifico, si intende l’installazione da parte dell’impresa di un sistema in grado di monitorare per 365 giorni all’anno i consumi energetici dei singoli reparti e servizi aziendali. Infatti, sempre facendo riferimento al Decreto Legislativo n.102/2014, scopriamo che l’utilizzo dei dati disponibili e di stime dei consumi è consentito solo per la prima diagnosi energetica. Questo significa che alla prossima scadenza, fissata per il 5 Dicembre 2019, le aziende dovranno presentare un’analisi svolta attraverso l’uso di contatori dedicati per ogni reparto o funzione aziendale.
Le imprese obbligate dal Decreto Legislativo n.102/2014 ad installare un sistema di monitoraggio energetico sono le stesse obbligate a presentare la diagnosi energetica ogni 4 anni, suddivise secondo le seguenti categorie:
– Imprese Monosito, tutte le imprese che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo attribuibile al sito produttivo superiore alle 100 TEP;
– Imprese Multisito Settore Industriale, tutte le imprese che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo attribuibile al sito produttivo superiore alle 10.000 TEP; per tutte le imprese appartenenti a questa categoria con con consumi uguali o inferiori a 10.000 TEP nell’anno di riferimento, si applica un’ulteriore clusterizzazione;
– Imprese Multisito Settore Terziario, tutte le imprese che nell’anno di riferimento abbiano avuto un consumo attribuibile al sito produttivo superiore alle 1.000 TEP; anche nel caso delle imprese appartenenti a questa categoria che presentano consumi uguali o inferiori a 1.000 TEP nell’anno di riferimento, si applica un’ulteriore clusterizzazione.
Tutti i dettagli relativi al monitoraggio energetico descritti sopra sono specificati nelle “Linee guida e manuale operativo diagnosi energetiche: clusterizzazione, rapporto di diagnosi e piano di monitoraggio” rilasciate da ENEA, l’Agenzia Nazione Efficienza Energetica, disponibili da febbraio 2019. Inoltre, per ultimo, ma non per importanza, è bene ricordare che per le aziende che non si adeguano alla normativa sono previste sanzioni amministrative severe. In particolare, le multe per non conformità vanno dai 2.000 ai 20.000 euro, mentre le multe per mancanza di diagnosi energetica possono arrivare anche a 40.000 euro.
Un obbligo o un’opportunità? Guardare al monitoraggio energetico da una nuova prospettiva
In campo aziendale, e non solo, l’introduzione di obblighi normativi sono sempre una problematica. Comportano costi e adempimenti amministrativa spesso complessi, che richiedono l’intervento di specialisti e professionisti del settore. Anche nel caso del Decreto Legislativo n.102/2014, che ha introdotto appunto l’obbligo di diagnosi energetica e implicitamente quello di monitoraggio energetico, i benefici e le opportunità sono passate in secondo piano.
Cosa succederebbe però se si iniziasse a guardare alle normative da un nuovo punto di vista? Sicuramente, si riuscirebbero ad individuare vantaggi ed opportunità che non erano stati considerati. Nel caso del monitoraggio energetico ecco alcuni benefici derivanti dall’obbligo normativo:
– Avere un’analisi dettagliata e puntuale del consumo di energia elettrica dell’azienda;
– Evidenziare un quadro dei consumi, analizzando singolarmente i reparti aziendali e il loro fabbisogno energetico; questa analisi rende molto più semplice confrontare i propri consumi con quelli delle aziende competitor e delle aziende del settore in generale;
– Individuazione delle aree di spreco e di maggiore inefficienza;
– Individuazione delle anomalie nel funzionamento e programmazione delle procedure di manutenzione;
Già qui potremmo interrompere il nostro elenco in quanto già abbastanza esaustivo, ma continueremo con alcune precisazioni. Il monitoraggio energetico infatti è utile per comprendere i reali flussi energetici, permettendone il monitoraggio e la misurazione. Solo in questo modo è possibile delineare anche un piano di efficienza energetica dell’azienda e stabilire degli obbiettivi aziendali e attuare tutta una serie di procedure per il loro raggiungimento.
L’obbiettivo principale, inoltre, del monitoraggio energetico e di tutta la normativa vigente è proprio la diminuzione dei consumi di energia elettrica.
In conclusione possiamo dire che il monitoraggio energetico è si un obbligo, ma per le imprese è più un’opportunità per migliorare i loro consumi energetici con grossi vantaggi in termini economici e aziendali. Attuare un piano di risparmio energetico infatti rende le aziende conformi agli obbiettivi di risparmio nazionale indicati proprio all’articolo 3 del Decreto Legislativo 102/2014.
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