Sei obbligato ad effettuare la diagnosi energetica?
Chi è obbligato per legge ad eseguire una diagnosi energetica? Quali sono quelle realtà aziendali e quegli edifici che, secondo la normativa vigente, devono obbligatoriamente effettuare l’audit? Vediamo in questo articolo tutti i casi, per evitare di incorrere in sanzioni e multe.
Cos’è la diagnosi energetica e perché si effettua?
La diagnosi energetica viene definita tecnicamente nell’Articolo 2 del Decreto Legislativo n.115/2008, come una: “Procedura sistematica volta a fornire un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, volta ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi benefici”. Questa procedura è stata resa obbligatoria per una selezione di tipologie di azienda ed edifici dal Decreto Legislativo n.102/2014, che ha recepito la Direttiva dell’Unione Europea 2012/27/CE. Il Decreto si prefigge l’obbiettivo di “stabilire un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all’articolo 3… inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e a superare le carenze del mercato che frenano l’efficienza nella fornitura e negli usi finali dell’energia”.
Per le imprese quindi la diagnosi energetica è il principale strumento di valutazione dell’efficienza energetica, ovvero di come l’azienda utilizza e consuma energia. Solo attraverso quest’analisi si possono individuare nuove e migliori soluzioni.
Un audit energetico per essere valido ed attendibile deve avvenire secondo le linee guida indicate all’Allegato 2 del Decreto Legislativo n.102/2014. Inoltre, si deve tenere presente il documento emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico “Chiarimenti in materia di Diagnosi Energetica nella Imprese”, che chiarisce i dubbi e le situazioni non definite riscontrate con maggiore frequenza durante l’applicazione della normativa.
L’obbligo è entrato in vigore per la prima volta il 5 dicembre 2015, mentre la scadenza più imminente è fissata per il 5 dicembre 2019. Oltre all’interesse in termini di risparmio ed efficienza energetica, le imprese non possono sottovalutare l’importanza della diagnosi energetica anche a causa delle pesanti sanzioni amministrative nelle quali possono incorrere. Si parla di multe che vanno dai € 4.000 ai € 40.000.
Preso atto delle conseguenze, è consigliabile rivolgersi a professionisti che effettuino un audit energetico valido ed attendibile. Tra questi si trovano:
-E.S.Co, Energy Service Company
-EGE, Esperto in gestione dell’energia
-Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica
La diagnosi energetica, se conforme alla normativa vigente, ha una validità di 4 anni, termine oltre il quale deve essere nuovamente effettuata.
Chi è obbligato ad effettuare una diagnosi energetica?
Per chiarire gli obblighi in materia di diagnosi energetica, ci rivolgiamo sempre al Decreto Legislativo 102/2014, che identifica come soggetti obbligati:
– Grandi Imprese
– Imprese a forte consumo di energia (anche dette energivore)
Nel primo caso, si incontra subito un dubbio iniziale dato dalla definizione stessa di grandi imprese. In questo senso interviene il Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce una grande impresa tutte quelle aziende che occupano più di 250 persone (calcolate tenendo conto delle indicazioni contenute nel DM 18 aprile 2005), il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. Tale definizione è desunta in via residuale da quella relativa alla Piccola e Media Impresa data dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il D.M. del 18/4/2005 a cui deve essere fatto riferimento per tutte le disposizioni di carattere generale. Il calcolo viene effettuato considerando le aziende autonome, associate o collegate. Nello specifico:
– Imprese autonome, sono imprese totalmente indipendenti,cioè senza nessuna partecipazione in altre imprese.
– Imprese Associate, sono imprese aventi una o più quote di partecipazione comprese tra il 25% e il 50%
– Imprese Collegate, sono imprese che controllano, direttamente o indirettamente, un’altra impresa, poiché ne detengono la maggioranza dei diritti di voto o ne esercitano un’influenza dominante.
Le imprese ad alto consumo di energia sono invece quelle aziende che rispondono ai seguenti requisiti:
– Consumo annuo maggiore o uguale ad 1 GWh elettrici;
– Operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee Guida CE
– Operano nei settori dell’Allegato 5 alle Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di «intensità elettrica su VAL» non inferiore al 20% – VAL: media del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato non rientrano tra le due categorie precedenti ma sono ricomprese negli elenchi CSEA per gli anni 2013 o 2014, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, rispondono ai seguenti requisiti:
– utilizzo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica nell’anno di riferimento;
– rapporto tra costo effettivo dell’energia elettrica e fatturato pari almeno al 2%;
– un codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiera.
Queste aziende sono tutte iscritte nell’elenco annuale tenuto dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) e beneficiano di agevolazioni sugli oneri di sistema.
Gli obblighi tuttavia non si esauriscono con il panorama aziendale, ma includono anche casi di edifici pubblici ed edifici residenziali.
Per gli edifici pubblici, in particolare, l’obbligo è previsto in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato.
Nel caso degli edifici residenziali invece la diagnosi energetica è obbligatoria per tutte quelle situazioni progettuali indicate dal Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013. Un ulteriore obbligo viene imposto per le pratiche di riqualificazione e ristrutturazione degli impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW. In questo caso la diagnosi energetica viene redatta con l’obbiettivo di confrontare tra loro diverse soluzioni progettuali.
La diagnosi energetica come strumento per ridurre il consumo energetico a livello nazionale
Come già accennato in precedenza, il Decreto 102/2014 stabilisce un elenco di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che hanno il compito di aiutare il conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico. E’ un tema estremamente importante per le aziende che non va in alcun modo sottovalutato. Per questo, in occasione dell’imminente nuova scadenza è opportuno effettuare i dovuti controlli e rivolgersi ad operatori autorizzati a svolgere un audit energetico.
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